Art. 3.
(Finalità dei consultori familiari).

      1. I consultori familiari perseguono i seguenti obiettivi, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 2:

          a) rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono

 

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il pieno sviluppo della persona;

          b) valorizzare il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole, garantendo il diritto alla procreazione libera e consapevole, anche attraverso l'offerta di opportunità e di idonei sostegni volti a rimuovere limitazioni dovute a infertilità o a stati di bisogno economico e di disagio;

          c) realizzare una reale tutela sociale della maternità, potenziando l'assistenza sanitaria e sociale e favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere difficoltà economiche, sociali e familiari che, in applicazione dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, possano indurre la madre all'interruzione volontaria della gravidanza, prevedendo anche l'erogazione di fondi destinati alle donne in difficoltà economica per una gravidanza;

          d) predisporre specifici programmi e percorsi di sostegno in favore di situazioni di particolare disagio, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti a separazione o divorzio;

          e) promuovere attività di tutela, di assistenza e di consulenza a sostegno dei componenti del nucleo familiare, dei minori orfani o comunque privi dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza anche sessuale, nonché dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni e della coppia, della madre e del bambino vittime di violenze familiari;

          f) favorire e sostenere la creazione di reti di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie, nonché di forme di autorganizzazione e di imprenditorialità al fine di integrare i compiti di cura familiari;

          g) favorire gli istituti dell'adozione e dell'affido;

          h) prevedere la formazione e l'aggiornamento degli operatori nei servizi alla famiglia.

 

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